SAN PIERO PATTI – Via Savonarola, il TAR dichiara inammissibile il ricorso presentato da alcuni cittadini

SAN PIERO PATTI –  Via Savonarola, il TAR dichiara inammissibile il ricorso presentato da alcuni cittadini

Con Sentenza pubblicata in data 23.08.2016, la Sezione Terza del TAR di Catania ha dichiarato inammissibile, per “carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo”, il ricorso presentato da alcuni Cittadini di San Piero Patti attraverso il loro legale di fiducia, avv.to Salvatore FIORE.

Tale ricorso aveva ad oggetto la problematica concernente il prolungamento della Via Savonarola sita nel centro di San Piero Patti che l’Amministrazione Comunale Sampietrina, qualche mese fa, aveva inserito nello stradario comunale, atteso l’evidente utilizzo pubblico della strada e il ricorrere di tutte le caratteristiche previste dalla normativa.

Tale strada, infatti, è transitata da tempo immemorabile da numerosissimi cittadini, soprattutto dai ragazzi che giornalmente si recano a scuola.

Senza considerare, peraltro, la sussistenza dell’urbanizzazione del vicolo, attesa la presenza di pubblica illuminazione, rete fognaria e idrica comunale, la sua idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale atteso che tale via ha funzione di raccordo o sbocco su pubblica via e, come detto, l’uso immemorabile da parte di una collettività di persone.

Ebbene, nonostante l’evidentissimo interesse pubblico, alcuni cittadini, al fine di tutelare un loro supposto diritto privato, hanno ritenuto di fare ricorso al TAR di Catania nominando, quale legale di fiducia, l’avv.to Salvatore FIORE, già sindaco del comune di San Piero Patti, il quale ha impugnato, chiedendone anche la sospensiva, sia la delibera di Giunta Municipale di inserimento nello stradario comunale di detto prolungamento viario, che l’ordinanza del Comandante di Polizia Municipale che ne determinava le modalità di circolazione.

Il Tar di Catania però ha dato ragione alle tesi sostenute dal legale del Comune, prof.  avv.  Michele SALAZAR, il quale, in una articolata Memoria Difensiva, aveva eccepito in via preliminare proprio l’assoluta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto gli istanti avrebbero dovuto, eventualmente, rivolgersi al Tribunale ordinario e non come fatto al Tar: tesi, appunto, accolta dal Collegio che ha dichiarato la conseguente inammissibilità del ricorso.

Tale inammissibilità, dichiarata dal Tribunale Amministrativo, ha comportato, per il Comune di S. Piero Patti, costretto a costituirsi per tutelare un interesse pubblico di tutta la comunità, una spesa pari ad euro 7.000 (settemila), somma che poteva certamente essere risparmiata e spesa per servizi alla comunità sampietrina; peraltro vi è da stigmatizzare che stante il difetto di giurisdizione che il Tar ha statuito in via preliminare , il Tribunale non è nemmeno entrato nel merito della vicenda.

A seguito della predetta Sentenza, il Comune di S. Piero Patti procederà a regolamentare la via Savonarola secondo le disposizioni previste dall’ordinanza di Polizia Municipale.

Redazione da comunicato stampa

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