SAN PIERO PATTI – Risposta di Giuseppe Forzano alle osservazioni di Salvatore Taranto in merito alla sentenza per calunnia

SAN PIERO PATTI – Risposta di Giuseppe Forzano alle osservazioni di Salvatore Taranto in merito alla sentenza per calunnia

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Esimio Sig Taranto,

non tenterò di adeguarmi alla fluvialità impetuosa della Sua intemerata (non ci riuscirei, lo confesso): ma mi consenta di far emergere e galleggiare almeno la semplice verità processuale; mi dispiace soltanto che Lei trascini nella polemica altre persone, che probabilmente gradirebbero invece una maggiore discrezione.
Ed allora, riassumo ciò che si trae dalle sentenze:
1. per i noti fatti, la sindaca Ornella Trovato è stata già condannata in primo e secondo grado per avere reso falsa testimonianza affermando che Forzano avesse insultato Taranto e di essere stata presente mentre ciò avveniva;
2. Lei,Taranto, imputato di calunnia per avere falsamente accusato il Forzano di avere pronunziato delle espressioni oltraggiose nei Suoi confronti, NON è stato assolto; il Tribunale ha detto soltanto che il delitto, risalente al 2008, non poteva più essere perseguito perché caduto in prescrizione. Va ricordato che, a norma di codice, se il Tribunale avesse ritenuto infondata l’imputazione di calunnia, avrebbe avuto il dovere di assolverLa, nonostante la prescrizione: ed invece non lo ha fatto. Del resto Lei stesso avrebbe potuto rinunziare alla prescrizione: ma non l’ha fatto. Ed ancora, Lei potrebbe impugnare la sentenza, pretendendo una assoluzione: lo faccia, se crede.
3. il Segretario Comunale a suo tempo venne assolto dal Tribunale dall’accusa di falsa attestazione “perché il fatto non costituisce reato” e NON perché il fatto non sussiste ovvero perché egli non l’aveva commesso.
E però, avendola Lei stesso prodotta in giudizio, sicuramente non sarà sfuggita al suo occhio di esperto esegeta la semantica della motivazione di quella sentenza: vi si legge testualmente che “secondo quanto emerge dalla registrazione, la attestazione del Segretario comunale nel verbale di seduta del 29.11.2007 secondo cui il Forzano nell’occorso avrebbe pronunziato la seguente espressione: <<il consigliere Taranto per parlare così evidentemente ha interessi personali per ingraziarsi il Sindaco>>. Ed ancora, che rimane “ferma la oggettiva difformità tra quanto riportato in verbale dall’imputato [ossia, il Segretario] e la precisa espressione pronunziata nell’occorso dal Forzano”; e dunque, l’assoluzione segue perché – secondo il Tribunale – non vi fu dolo; ma quelle ingiurie il Forzano non le pronunziò mai.
4. Gulino e Corica sono stati assolti “perché il fatto non costituisce reato” dall’accusa di falsa testimonianza per avere affermato di avere sentito le frasi ingiuriose; stante la formula assolutoria adottata dal Giudice (a proposito, perché Lei ci tiene a sottolineare che egli è un giudice onorario e per giunta di Barcellona ?), ci risentiamo – se vuole – quando sarà depositata la motivazione: io sono convinto che vi si parlerà di dolo non provato.
5. Gulino (e me ne dispiace sinceramente per lui, gli auguro di meglio) è stato invece ritenuto dal Tribunale un testimone coscientemente falso e condannato per avere affermato che la sindaca Ornella Trovato era in aula quando avvennero quei fatti: una sentenza in linea con l’esito dei processi a carico della Trovato medesima.
6. Nessuna delle sentenze riferite nell’articolo – tranne quella del Segretario – è definitiva: ma nessuno ha mai affermato il contrario.
Quanto alle altre Sue considerazioni, si ingegni di farle dinanzi ai Giudici, in contraddittorio: non ad cronista alla quale interessano poco o nulla.
Distinti saluti.

F.to

Giuseppe Forzano 

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